Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
L'iniziativa compete agli stessi titolari del potere di iniziativa delle leggi regionali.
Legge 22 luglio 1971, n. 480 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Abruzzo.
Il Consiglio regionale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
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La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione in armonia con le leggi dello Stato.
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La Regione riconosce al referendum su leggi regionali il carattere di un fondamentale istituto democratico e ne favorisce lo svolgimento.
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L'attività normativa, esplicata con leggi e regolamenti regionali, è legata, prioritariamente, alla coerente attuazione del programma e dei piani di
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Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
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Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
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L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
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dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
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La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di sua competenza, istituisce, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
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, la Regione ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbligazioni entro i limiti e con le autorizzazioni stabilite dalle leggi della Repubblica.
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Sono sottoposte a referendum popolare abrogativo, previo accertamento della ammissibilità da parte del Consiglio, le leggi regionali e i
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leggi e dei regolamenti: 1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale; 2) predisporre e presentare il bilancio preventivo e il
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Il Presidente della Giunta: a) rappresenta la Regione; b) indìce il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio